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Restituzione della tariffa di depurazione

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 febbraio 2010 il decreto del Ministero dell’Ambiente che indica le modalità di restituzione agli utenti che non possono essere allacciati a un depuratore della quota di tariffa di depurazione non dovuta. Il decreto è in attuazione della legge 13 del 27/2/2009 (art. 8-sexies, comma 4), successiva alla sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale. Il decreto ministeriale stabilisce che gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di depurazione imputata in bolletta quando mancano gli impianti o sono temporaneamente inattivi. Nel caso, però, la realizzazione dei depuratori sia prevista nei Piani d’ambito o stabilita con atti formali dai competenti organi comunali, dalla somma da restituire saranno dedotti gli oneri per la progettazione, la realizzazione o il completamento degli impianti di depurazione nel periodo considerato. E' questo il caso di Veritas, dal momento che tutti i soldi versati dagli utenti allacciati ma i cui reflui non sono depurati sono stati e sono utilizzati appunto per realizzare gli impianti nelle aree dove mancavano. In particolare, nella zona del Miranese e Riviera del Brenta che più di altri risentiva della mancanza di impianti di depurazione, il fondo di accantonamento è stato esaurito per nuove realizzazioni e manutenzioni straordinarie di reti. Parte del fondo del bacino di Venezia è stata inoltre spesa per attivare l’impianto di essicazione dei fanghi di Fusina. Il decreto del Ministero dell’Ambiente prevede che la tariffa di depurazione non sia applicata agli utenti che depurano in maniera autonoma i propri scarichi. Veritas ha già trasmesso gli elenchi degli utenti all’Autorità di Ambito che ora – come previsto dal decreto – dovrà verificare la correttezza delle informazioni e stabilire la modalità per le eventuali restituzioni.


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