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Ricorso al TAR del Veneto contro la delibera n. 12 dell’8.5.2009 della Giunta regionale del Veneto

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Per effetto della  L.R. Ven  8.05.2009 n. 12 in tema di riordino dei consorzi di bonifica e della deliberazione attuativa  di GR  26 01.2010 n. 101, i consorzi di bonifica stanno chiedendo ai gestori del Servizio idrico integrato svariati milioni di euro a titolo di contributi, che fin qui gravavano su proprietari degli immobili ricompresi nei territori di competenza.

In buona sostanza, sulla base della delibera di G. R. i gestori, che già provvedono a corrispondere ai singoli consorzi un canone per  gli scarichi nella rete consortile delle acque provenienti dagli impianti di depurazione, vengono ora gravati  dal contributo che i consorzi pretendevano dai proprietari di immobili urbani per lo scolo delle acque meteoriche, che però in parte vengono recapitate nella rete consortile attraverso le canalizzazioni comunali, e solo in minor misura vengono captate dalle fognature, e poi, previa depurazione, vengono scaricate nelle acque consortili.

Ritenendo illegittima tale imposizione dieci società pubbliche venete che gestiscono il Servizio idrico integrato  (ACEGAS – APS SpA , AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA, ACQUE VERONESI Scarl, ACQUE VICENTINE SpA,  ALTO VICENTINO SERVIZI SpA,  ALTO TREVIGIANO SERVIZI SpA, CENTRO VENETO SERVIZI SpA, ETRA SpA, SILE PIAVE, VERITAS SpA)  hanno impugnato avanti il TAR Veneto tale delibera della GR, lamentando anzitutto il contrasto con la normativa regionale presupposta, che appare consentire  una pretesa contributiva da parte dei consorzi, per la sola frazione del previgente contributo, riferita agli scoli di acque meteoriche nelle pubbliche fognature.

In tale contesto è stata  però impugnata in via incidentale anche la stessa normativa regionale, deducendosene la illegittimità costituzionale per quanto comunque prevede di addossare ai gestori un contributo (per lo scolo delle acque meteoriche nelle fognature) in relazione al quale essi gestori non solo non fruiscono di alcun beneficio  (anzi sono loro  a farsi carico del servizio che dovrebbe competere ai consorzi), ma già pagano un canone ai consorzi  medesimi nel momento in cui, dopo la depurazione, recapitano le acque nella rete consortile.

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