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Il giudice del lavoro respinge in primo grado e in appello due ricorsi del sindacato Fiadel

Giovedì 21 Dicembre 2023

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Ancora una volta il giudice del lavoro – sia in primo grado che in appello - ha respinto il ricorso del sindacato Fiadel, negando quindi l’esistenza di comportamenti antisindacali da parte della Direzione di Veritas e condannando Fiadel al risarcimento delle spese processuali.
Il motivo del contendere era la legittima interruzione delle relazioni sindacali da parte di Veritas, decisa dopo una serie di attacchi diffamatori rivolti ai vertici della società e della controllata eco+eco.
Nella sentenza, la presidente del collegio giudicante d’appello, ha ribadito che Fiadel aveva messo in atto “campagne denigratorie nei confronti della società e dei suoi vertici tali da giustificare la cessazione di ulteriori relazioni, poiché i toni e le modalità avevano trasceso i limiti della leale e normale dialettica sindacale”.
Le relazioni sono state legittimamente interrotte perché – scrive la presidente - “Fiadel Venezia ha dimostrato un’aggressività gratuita che non era giustificata rispetto ai diritti dei lavoratori che avrebbe dovuto tutelare”.
Quindi, nessuna scorrettezza da parte della direzione aziendale di Veritas che, come sempre, ha rispettato le leggi e i contratti nazionali e tra l’altro non ha denunciato penalmente i rappresentanti sindacali nonostante i comportamenti di Fiadel siano stati definiti nella sentenza “intollerabili”.
Anche alla luce di questa sentenza, è importante sottolineare che il livello delle relazioni industriali riconosciuto da Veritas va ben oltre gli obblighi stabiliti dalle normative e dai contratti nazionali e che è pieno diritto della società interrompere i rapporti con le organizzazioni che senza motivo sollevano accuse pretestuose e diffamanti.
A questa sentenza se ne aggiunge un’altra, sempre a favore di Veritas.
Il giudice ha infatti rigettato per la seconda volta anche un ricorso di Fiadel e Fit-Cisl, con condanna alla rifusione delle spese legali a favore di Veritas.
Anche in questo caso è stato ritenuto perfettamente regolare il comportamento della Direzione aziendale, che aveva chiesto prestazioni straordinarie per completare o recuperare i servizi quando un’assemblea in orario di lavoro dovesse impedirne la conclusione.
Le assemblee non sono uno sciopero e, nel caso esaminato dal giudice, ne erano state convocate 31 in 15 giorni, creando quindi un evidente disagio ai cittadini.
Quindi, le assemblee non possono e non devono pregiudicare il completamento di un servizio essenziale qual è l’igiene urbana.