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Restituzione della tariffa di depurazione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008

  • Richiesta Rimborsi

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008 (esecutiva dal 16/10/2008) ha stabilito l’incostituzionalità dell’art. 155, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, sancendo quindi che i canoni di depurazione debbano invece essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell’effettiva esistenza del servizio di depurazione.

L’art. 8-sexies della legge n. 13/2009, prevede che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall’1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.”.

Stabilisce inoltre che “dall’importo da restituire agli utenti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate”, e che il soggetto competente a individuare l’importo da restituire agli utenti è l’Autorità d’Ambito.


Infine, il Decreto del 30/9/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, attuativo della legge n.13/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31/2010 dell’8/2/2010, determina i criteri e le modalità per la quantificazione dei rimborsi e la successiva restituzione agli utenti.


Inserendo nei due campi sottostanti il codice cliente (si trova in alto a sinistra nella bolletta del servizio idrico integrato) e il codice fiscale o partita iva sarà possibile verificare la propria posizione. Per ragioni di sicurezza informatica è necessario trascrivere nella terza casella le lettere o i numeri che compaiono nella verifica antispam.


Gli utenti che non sono compresi nell’elenco non hanno diritto ad alcun rimborso.


Con successivo provvedimento l’Autorità d’Ambito individuerà l’importo, con i relativi interessi, che il gestore VERITAS S.p.A. dovrà restituire ad ogni singolo richiedente ed i criteri di rateizzazione, così come previsto dall’art. 7 del D.M. M.A.T.T. del 30.09.2009.

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