Con delibera 355/2025/R/rif, ARERA-l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ha definito le modalità operative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, istituito con dpcm 24 del 21/1/2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13/3/2025.
Si tratta di un bonus in aggiunta a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno delle fasce più bisognose della popolazione.
Il bonus è riconosciuto agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate che hanno presentato all’Inps una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenuto un livello di attestazione Isee sotto la soglia di 9.530 euro (elevata a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).
Il riconoscimento dell’agevolazione è automatico e non necessita di alcuna richiesta da parte del beneficiario.
Una volta presentata all’Inps la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), sarà lo stesso a comunicare al gestore del servizio rifiuti i nominativi di chi ha diritto al bonus.
E’ previsto un solo bonus sociale rifiuti per ciascun nucleo familiare Isee per ogni anno di riferimento.
Il bonus è pari al 25% della Tari o della Tariffa a corrispettivo dovute per ciascun anno, al lordo delle componenti perequative e al netto dell’Iva, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti.
Posto che il prelievo sui rifiuti è solitamente determinato entro i primi mesi dell’anno e che gli utenti possono calcolare l’Isee del proprio nucleo familiare durante tutto l’anno, i dati per quantificare la riduzione saranno disponibili solo nell’anno successivo a quello di presentazione dell’Isee.
Il bonus sarà riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di attestazione Isee, sulla prima rata utile.
In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione sarà riconosciuto nella successiva rata utile.
Il bonus ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione Isee conforme ai requisiti prescritti per il 2025 sarà quindi erogato nel corso del 2026.
Se l’utente cessa e si sposta in un altro ambito territoriale durante l’anno, l’agevolazione sarà calcolata e quantificata dal gestore del servizio rifiuti ove è sita l’utenza cessata sulla Tari o Tariffa a corrispettivo e l’agevolazione sarà corrisposta con bonifico domiciliato, direttamente da Csea, la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il gestore potrà trattenere l’importo del bonus rifiuti se l’utente non è in regola con i pagamenti pregressi e utilizzare questa somma per compensare tali situazioni di morosità.
Il bonus rifiuti è finanziato con una nuova componente perequativa denominata UR3, pari a 6,00 euro/anno, applicato a tutte le utenze (domestiche e non) a partire dalle bollette 2025.
Veritas applica tale componente perequativa nell’ultima bolletta dell’anno.
Per ulteriori informazioni consultare il sito di Arera.