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Fuorviante confrontare gli importi dell'ultima bolletta dei rifiuti 2026 con le precedenti

Le variazioni riscontrate nelle bollette relative al servizio rifiuti non dipendono da un unico fattore e non possono essere valutate semplicemente confrontando due singole emissioni.
Per prima cosa, è importante sottolineare che le tariffe sono calcolate con il Metodo tariffario rifiuti (Mtr-3) di Arera, l’Autorità nazionale di regolazione del settore. Si tratta del quadro normativo e tariffario che definisce le entrate del servizio integrato dei rifiuti urbani nel quadriennio 2026–2029, costi compresi.
Quindi, La crescita dei costi, ad esempio a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dei carburanti, non potrà che avere riflessi sulla bolletta.
Tuttavia, il raffronto tra un anno e l’altro non può essere fatto semplicemente confrontando l’ultimo importo con i precedenti, dal momento che questi possono essere influenzati da diversi fattori.

L’importo di ogni singola emissione è infatti condizionato dall’applicazione della tariffa dell’anno, da eventuali conguagli delle rate precedenti, dalla diversa distribuzione degli svuotamenti minimi, dalle componenti perequative e, per chi ne avesse diritto, dall’applicazione delle agevolazioni previste dal Bonus sociale rifiuti.
Ogni eventuale differenza deve essere quindi confrontata esclusivamente con il piano tariffario dello stesso anno applicato in ogni singolo Comune.
In particolare, le tariffe per il 2026 dei Comuni in regime di Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) sono state approvate dall’Assemblea di Bacino con la delibera 7 del 24/7/2026. E’ quindi evidente che le prime bollette di quest’anno non potevano essere state calcolate con le tariffe del 2026, in quanto non ancora approvate.
La Tcp è costruita per collegare il corrispettivo dovuto ai rifiuti prodotti e ai servizi utilizzati.
Per le utenze domestiche sono misurati puntualmente il rifiuto secco residuo e la frazione verde, mentre le altre tipologie di rifiuti sono ripartite applicando i coefficienti di produttività stabiliti dalla disciplina regolamentare, tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza.
Per le utenze non domestiche, invece, sono misurate tutte le frazioni conferite e i relativi costi sono attribuiti puntualmente sulla base delle quantità rilevate.
Quindi, nei Comuni in regime di Tcp, anche il calcolo degli svuotamenti minimi del secco residuo, che può essere fatto solo a consuntivo, può incidere sull’ultima bolletta, senza peraltro configurare un aumento delle tariffe.
Inoltre, le bollette possono comprendere anche le componenti perequative fissate da Arera: la loro applicazione in una determinata emissione piuttosto che in un’altra può far risaltare una differenza rispetto alle bollette precedenti.
Si tratta di oneri destinati a coprire costi speciali a livello nazionale che si applicano a ogni tipologia di utenza, indipendentemente dai metri quadri o dal nucleo familiare, e sono distinte in UR1 (costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti), UR2 (agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi) e UR3 (bonus sociale rifiuti).
Un elemento particolarmente rilevante interessa proprio gli utenti che hanno beneficiato del bonus sociale rifiuti riferito al 2025.
Nel corso del 2026 Veritas ha erogato questo beneficio agli aventi diritto, con documenti relativi al 2026 e il riconoscimento del bonus 2025. In sostanza, l’agevolazione ha compensato, in tutto o in parte, quanto dovuto in base alla Tcp nel corrispondente periodo fatturato di competenza 2026.
Per questi utenti, dunque, il confronto diretto fra la bolletta precedente e quella successiva può risultare particolarmente fuorviante, dal momento che la prima emissione poteva indicare un importo molto ridotto proprio per effetto del bonus.
Per valutare correttamente l’effettivo andamento tariffario è quindi necessario distinguere l’incremento delle tariffe annuali dalla variazione dell’importo della singola bolletta.
Il confronto più corretto e rappresentativo è quello effettuato sull’intera annualità, a parità di caratteristiche dell’utenza e di utilizzo del servizio, tenendo separati gli effetti derivanti da conguagli, componenti perequative, distribuzione degli svuotamenti e agevolazioni sociali.